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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Imprenditoria giovanile, femminile e disoccupati di lunga durata (L.R. 31/2022)

Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell’industria e dell’artigianato di cui alla l.r. 31/2022.

Imprenditoria giovanile, femminile e disoccupati di lunga durata (L.R. 31/2022)

Cos'è

La Regione Valle d'Aosta con la legge regionale 7 dicembre 2022, n. 31 - “Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato” promuove nuove iniziative imprenditoriali avviate da giovani, donne e da parte dei disoccupati di lunga durata, attraverso la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese, industriali e artigiane, come definite dalle norme eurounitarie, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione e che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

Il contributo è concesso nel limite percentuale previsto per ciascuna voce di spesa ammissibile, per un ammontare di contributo non superiore ad euro 80.000. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è pari a euro 10.000.


A chi si rivolge

Possono beneficiare del contributo le nuove imprese costituite dai seguenti soggetti:

  1. giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni, ad esclusione dei lavoratori dipendenti;
  2. donne, ad esclusione delle lavoratrici dipendenti o in quiescenza;
  3. disoccupati di lunga durata, ovvero da 12 mesi e un giorno, ai sensi della normativa nazionale di riferimento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo, le spese coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, relative a:

a) immobilizzazioni materiali, nel limite massimo del 60 per cento del costo totale delle stesse:

  • acquisto di macchinari e impianti collegati, compresi i costi accessori d’installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nella fattura di acquisto);
  • acquisto di arredi, solo se commisurato alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, compresi i costi accessori d’installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nella fattura di acquisto);
  • acquisto di strumenti e attrezzature;
  • acquisto di beni usati in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda;
  • acquisto di attrezzatura nuova per allestimento di un bene usato;

b) acquisto di automezzi, ad esclusivo uso aziendale, con emissioni di ad esclusivo uso aziendale, con emissioni di CO2 inferiori a 70 g/km, strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci e dimensionati alle esigenze produttive, nel limite massimo del 30 per cento del costo totale degli stessi;

c) immobilizzazioni immateriali, purché considerate elementi patrimoniali ammortizzabili:

  • programmi informatici, nel limite massimo del 60 per cento del costo totale delle stesse;
  • realizzazione di sistemi di e-commerce, nel limite massimo del 30 per cento del costo totale degli stessi;
  • spese per brevetti e licenze di sfruttamento, nel limite massimo del 30 per cento del costo totale degli stessi;
  • spese di consulenza ad alta specializzazione relative all’organizzazione aziendale, marketing strategico, produzione e logistica, ricerca tecnica scientifica, brevettazione, risparmio energetico, nel limite massimo del 30 per cento del costo totale della consulenza;

d) realizzazione di lavori e opere edili specifiche, nel limite massimo del 60 per cento del costo totale dei lavori. Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti, solo se strettamente attinenti alle immobilizzazioni finanziate, sono ammesse nel limite massimo del 10 per cento del costo totale sostenuto per i lavori. Tali costi comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri.


Documentazione da allegare alla domanda

a) Business plan. I soggetti che non sono in possesso di un business plan possono avvalersi, per la redazione dello stesso, del servizio di tutoraggio erogato dalla Struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione disponibile al presente link;

b) preventivi di spesa e relazione descrittiva relativa alle caratteristiche delle attrezzature/macchinari oggetto di investimento e loro finalità;

c.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ovvero dell’immobile ove sono installati i macchinari fissi oggetto di investimento;

c.2) atto di assenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui l’intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;

c.3) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione, nella forma prevista per l’ottenimento della autorizzazione edilizia, se del caso;

c.4) nel caso di interventi che non necessitano di autorizzazione edilizia, planimetria dell’unità immobiliare in originale come rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (pdf);

c.5) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;

c.6) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);

d.1) nel caso di brevetti e licenze di sfruttamento, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, dalla quale risulti l’idoneità all’uso, nonché l’esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati;

e) l’atto costitutivo della società;

f) in caso di cessione di azienda con acquisto di beni usati facenti parte del patrimonio dell’azienda cessionaria, lettera di intenti firmata dal venditore con indicazione dei beni e delle attrezzature che saranno oggetto della cessione e relativa quantificazione economica, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito regionale;

g) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto delle iniziative ovvero dell’immobile ove sono impiantati i macchinari fissi oggetto di contributo, ove già disponibile;

h) atto di assenso del proprietario dell’immobile all’installazione di macchinari o impianti fissi, nel caso in cui l’intervento sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;

i) tessera sanitaria in corso di validità, ai fini della normativa anti riciclaggio, del titolare o legale rappresentante dell’impresa;

j) carta d’identità del titolare o legale rappresentante dell’impresa.

Si chiede di allegare anche il modello di autodichiarazione antimafia debitamente compilato da ciascun socio.

Presentazione domanda contributo

Presentazione domanda di contributo

La domanda deve essere presentata, dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente e redatta e inviata tramite PEC alla Struttura regionale competente tramite apposita modulistica.

Le domande sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui una domanda di contributo venga considerata non ammissibile e quindi non sia oggetto di provvedimento di concessione da parte della Struttura regionale competente, l’impresa può presentare una nuova domanda.

Le imprese già beneficiarie di contributi ai sensi della l.r. 3/2009 non possono presentare domanda sulla l.r. 31/2022.

IMPOSTA DI BOLLO

L’assolvimento in modo virtuale del bollo può avvenire direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti, accedendo direttamente al link riscossione.regione.vda.it, oppure tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d’Aosta regione.vda.it

La causale da indicare, è la seguente: "Domanda contributo ai sensi della l.r. 31/2022".

Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà allegare all’istanza la ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma avrà inviato alla casella mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

Guida pagamento bollo virtuale su istanza

Domande frequenti

1. Quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese beneficiarie?

Si definiscono costituite da giovani, donne o disoccupati di lunga durata:

  1. le imprese individuali il cui titolare sia in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
  2. le società di persone, di capitali e cooperative che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, donne o disoccupati di lunga durata. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani e/o disoccupati di lunga durata presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.

2. Quali caratteristiche devono avere i soggetti per poter beneficiare del contributo?

Si definiscono giovani coloro che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno di età.

Si definiscono disoccupati di lunga durata i soggetti che hanno un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più un giorno.

3. Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese beneficiarie?

  1. Svolgere un’attività industriale o artigianale, individuata con uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 719/2024;
  2. essere regolarmente iscritte, anche se in stato “inattivo”, al Registro imprese così come risultante da visura camerale;
  3. avere la sede operativa o un’unità locale in Valle d’Aosta al momento della prima erogazione;
  4. risultare in stato “attivo” al Registro imprese prima dell’erogazione del contributo;
  5. restare attive e mantenere la sede operativa o un’unità locale in Valle d’Aosta, come risultante dal Registro imprese, per almeno tre anni dall’ultima tra la data di acquisto del bene o la data di ultimazione dell’iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l’impossibilità di proseguire l’attività del beneficiario e per le imprese individuali, anche i casi di decesso e malattia certificata;
  6. essere in possesso di un business plan;
  7. non configurarsi come continuazione di imprese preesistenti fatti salvi i casi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

1. Cosa si intende per nuova impresa?

Si definiscono nuove imprese quelle iscritte al Registro imprese da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di contributo. Tra le nuove imprese rientrano le imprese derivanti da operazioni di cessione d’azienda o ramo d’azienda (avvenuta non oltre 2 anni prima della data di presentazione della domanda), con esclusione delle operazioni effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi e tra società i cui soci siano legati al soggetto richiedente il contributo dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio.

2. Cosa si intende per unità locale?

Si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

1. Come posso fare per predisporre il business plan?

Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione mette a disposizione un servizio di consulenza finalizzato allo sviluppo dell’idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale e all’elaborazione del relativo business plan.

I soggetti che intendano avvalersi del suddetto servizio possono presentare domanda all’Ufficio imprese del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della Regione, al seguente link: https://lavoro.regione.vda.it/imprese/sportello-imprese

2. Come deve procedere chi non vuole avvalersi del servizio di tutoraggio per la predisposizione del business plan?

E’ possibile predisporre autonomamente il business plan, il quale, tuttavia, deve comunque contenere le caratteristiche indicate nelle disposizioni applicative (art. 5 dell’allegato 1 alla DGR 353/2023).

3. Quali caratteristiche deve avere il business plan?

Il business plan deve contenere:

  1. la sintesi del progetto imprenditoriale;
  2. una sezione descrittiva dove viene presentata l’idea e il modello di business;
  3. il profilo dell’aspirante imprenditore;
  4. la struttura dell’impresa e la relativa organizzazione;
  5. la descrizione dei prodotti e dei servizi offerti e la compatibilità con il mercato di riferimento;
  6. l’analisi di mercato e il piano di marketing;
  7. una sezione economico finanziaria con la previsione e l’analisi dei ricavi, la previsione e l’analisi dei costi con dettaglio dei costi fissi, variabili e del margine di contribuzione, la previsione degli investimenti, il fabbisogno finanziario e le risorse necessarie (copertura finanziaria), l’analisi dell’equilibrio economico finanziario, il conto economico e il piano finanziario con situazione finanziaria previsionale al termine del primo anno di esercizio e a regime.

1. Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di beni e alla realizzazione di servizi materiali e immateriali e di opere inerenti all’attività economica effettivamente svolta dall’impresa comprovata dal codice ATECO risultante dal Registro imprese.

Sono ammesse a contributo le sole iniziative di investimento concernenti sedi operative o unità locali ubicate nel territorio della Valle d’Aosta.

Sono ritenute ammissibili solo le spese sostenute dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte della Struttura regionale competente, inoltrata tramite PEC. Nello specifico, sia la data della fattura/ordine di acquisto sia la data del pagamento devono essere successive a quella di comunicazione del CUP.

Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale.

2. Quali spese sono escluse dal contributo?

  1. Acquisto di beni immobili;
  2. acquisto di beni usati o di beni rigenerati, salvo nel caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda;
  3. spese di avviamento, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
  4. materiali di consumo e scorte;
  5. beni d’arte o antichi, opere d’arte e articoli di decorazione;
  6. complementi d’arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, lampadari, tappeti etc…);
  7. acquisto di automezzi a Km 0;
  8. acquisto di smart-phone e tablet;
  9. spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
  10. prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
  11. spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
  12. oneri per spese e commissioni bancarie;
  13. spese riferite all’IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
  14. acquisto di beni, servizi, spese di consulenza o realizzazione di opere effettuati tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
  15. acquisto di beni, servizi, spese di consulenza o realizzazione di opere effettuati tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro;
  16. progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
  17. autoveicoli con caratteristiche differenti da quelle riportate all’art. 6 comma 5 lett. b) della DGR 719/2024, fatte salve le eccezioni ivi previste;
  18. le spese relative a fatture, preventivi di spesa, ordini di acquisto e computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo ammesso sia inferiore a euro 1.000, al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, fatte salve eventuali fatture di acconto che possono essere anche di importo inferiore al suddetto importo.

3. Quando è possibile iniziare ad acquistare i beni/servizi o avviare i lavori?

Dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento contenente il Codice Unico di Progetto da parte della struttura regionale competente, inoltrata tramite PEC. Tutti i documenti (ordini di acquisto, fatture e giustificativi di pagamento) devono avere una data successiva a quella di comunicazione del CUP e riportare il CUP.

Nel caso di realizzazione di opere e lavori si precisa che la documentazione propedeutica all’avvio dei lavori (es. SCIA …), ove necessaria in base alla normativa vigente, dovrà essere presentata agli uffici competenti dal giorno successivo a quello della comunicazione del CUP.

4. Entro quanto si deve concludere l’iniziativa?

Entro 2 anni dalla data di concessione del contributo.

5. Cosa si intende per data di ultimazione dell’iniziativa?

Si intende la data di fine lavori, qualora presente. In assenza di tale data, si considera la data dell’ultima fattura.

1. Qual è l’inquadramento per la disciplina in materia di aiuti di Stato?

I contributi della “Legge” sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

I contributi di cui sopra possono essere concessi in regime “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 o in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, come da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315.

I contributi a fondo perduto in “de minimis” della “Legge” destinati ai soggetti di cui all’articolo 1) della DGR 719/2024 sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in data 15 dicembre 2023. Per aiuto in regime “de minimis” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa, intesa nel senso di “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2023/2831, non abbia ottenuto, nell’arco di tre anni, aiuti soggetti alla stessa regola “de minimis” (compreso quello oggetto dell’aiuto presente), per un importo globale superiore ai massimali previsti.

Gli aiuti di cui trattasi possono essere concessi alle imprese in difficoltà.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall’Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). Inoltre, per la concessione di tali aiuti, si terrà conto anche degli aiuti concessi alle imprese ricadenti nel perimetro di “impresa unica” relativo al richiedente.

Nel caso in cui, in sede di calcolo dell’importo del contributo, risulti il superamento dei massimali previsti, l’importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del pertinente plafond ancora disponibile.

I contributi a fondo perduto in regime di esenzione della “Legge” destinati ai soggetti di cui all’articolo 1) sono compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, come da ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 e sono finanziabili secondo quanto previsto dall’articolo 22 del GBER (Aiuti alle imprese in fase di avviamento), fermo restando i limiti previsti dalle presenti disposizioni applicative.

Gli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all’art. 22 del GBER possono essere concessi a un’impresa che soddisfi le seguenti condizioni cumulative:
a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
b) non ha ancora distribuito utili;
c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione.

2. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti?

I contributi possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato di cui all’articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

I contributi a fondo perduto in “de minimis” destinati ai soggetti di cui all’articolo 1, sono cumulabili, ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 2023/2831, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, par. 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831, pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni. I contributi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

1. Quali documenti devo produrre ai fini dell’erogazione del contributo?

L’erogazione del contributo, a cura della Struttura regionale competente, avviene, previa realizzazione dell’iniziativa e presentazione della documentazione di spesa sulla base dell’ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati, e, in ogni caso, previa verifica dell’essere in stato “attivo” nel Registro imprese. 

In caso di concessione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, l’erogazione del contributo è, altresì, subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualoravenga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell’aiuto illegale si procederà all’interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell’avvenuta restituzione.

La documentazione fiscale attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata al beneficiario comprensiva di codice CUP, corredata da documenti elencati nella tabella sottostante, comprovanti l’avvenuto pagamento e la descrizione dei beni acquistati, corredati ove possibile dal codice CUP. La documentazione deve essere conservata dal richiedente per un periodo di cinque anni.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento

Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare

Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)

1) bonifico definitivo oppure:

2) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:

  • l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’impresa beneficiaria;
  • la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata;
Carta di credito (intestata al beneficiario)

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:

  • l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’impresa beneficiaria;
  • addebito delle operazioni;

 2) estratto conto della carta di credito

Carta di debito (intestata al beneficiario)

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:

  • l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’impresa beneficiaria;
  • addebito delle operazioni.
Acquisti on-line

 1) estratto     conto    corrente/lista movimenti in cui sia visibile:

  • l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’impresa beneficiaria;
  • addebito delle operazioni;

2) copia dell’ordine;

3) eventuale ricevuta.

Assegno circolare, limitatamente alla cessione di azienda o di ramo d'azienda

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:

  • l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’impresa beneficiaria;
  • addebito delle operazioni.

 

Non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

I conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati devono essere intestati al soggetto beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento (quali la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell’avvenuto pagamento e il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti).

Inoltre, per gli investimenti inerenti lavori e opere edili finalizzati alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili si richiede la seguente documentazione (ove necessaria):

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di contributo;
  • presentazione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell’avvenuta presentazione dello stesso all’amministrazione competente;
  • certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio e di ultimazione lavori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti la data di inizio e di fine dei lavori;
  • presentazione della richiesta del certificato di agibilità;
  • certificazioni e collaudi.

 Nel caso di locazione di immobili di proprietà regionale, occorre presentare la documentazione che attesti il regolare pagamento dei relativi canoni.

1. In quali casi viene revocato il contributo?

La revoca dei contributi, anche parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora l’impresa:

  1. fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
  2. non adempia all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 1 della “Legge” relativamente al mantenimento della destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e alla non alienazione o cessione separatamente dell’azienda per un periodo di tre anni decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell’iniziativa;
  3. non porti a termine le iniziative programmate entro due anni dalla data di concessione del contributo;
  4. trasferisca l'attività o ceda le quote sociali nei primi tre anni di attività; i contributi non sono revocati qualora l'attività o le relative quote siano cedute ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della “Legge”, che continuino l'esercizio dell'impresa o la sede operativa traferita sia sempre nel territorio della Regione;
  5. attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
  6. nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all’adozione del provvedimento di concessione del medesimo.

La revoca ai sensi delle lettere a), d) comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione.

La revoca ai sensi delle lettere b), c), e) è disposta in misura parziale ed è proporzionale:

  • nell’ipotesi b) al periodo durante il quale non è rispettato il vincolo di destinazione produttiva e il divieto di alienazione o cessione separatamente dall’azienda;
  • nelle ipotesi c) ed e) all’importo dell’investimento non realizzato o sostanzialmente difforme.

L’importo così determinato è maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione.

In caso di revoca ai sensi della lettera f), l’importo da revocare è limitato al contributo concesso.

Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca, fatta salva l’ipotesi di rateizzazione di cui al precedente paragrafo.

Allegati

Contatti

Nome Descrizione
Responsabile Alessandra Spalla
Personale Sbrazzato Margot
Spinetti Dino
Indirizzo Piazza della Repubblica, 15 - 11100 AOSTA

Orari di apertura al pubblico: si riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Telefono 0165 274518
0165 274735

EMail u-incentivi@regione.vda.it