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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Contributi agli enti cooperativi di cui al CAPO I del TITOLO IV della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

Tante scritte in lingue diverse di cooperative

Cos'è

L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile con le modifiche al CAPO I del TITOLO IV della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), sostiene e promuove, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto sugli investimenti, lo sviluppo sul territorio valdostano di nuovi enti cooperativi e il consolidamento dell’attività delle società cooperative già attive.

L'articolo 45 concede contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 40.000, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000, destinati unicamente ai nuovi enti cooperativi che abbiano almeno un bilancio approvato e depositato da cui risulti un patrimonio netto positivo.

L'articolo 46 concede contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 80.000, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000, destinati unicamente agli enti cooperativi costituiti da più di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi almeno due bilanci approvati e depositati da cui risulti un patrimonio netto positivo.

I contributi di cui all'articolo 46, possono essere incrementati del 20% a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale pari almeno al 10% delle spese ammissibili. 


A chi si rivolge

Possono beneficiare dei contributi gli enti cooperativi, aventi sede operativa nel territorio regionale, che:

  1. perseguono lo scopo mutualistico di cui all’articolo 2 della l.r. 27/1998;
  2. sono in possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente tramite l’iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 3 della l.r. 27/1998, nelle categorie:
    1) cooperative di produzione e lavoro;
    2) altre cooperative con almeno il 40 per cento di soci lavoratori;
    3) cooperative sociali;
  3. sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla l.r. 27/1998 e dalla normativa statale in materia di cooperazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo, le spese inerenti all’attività economica effettivamente svolta dall’ente cooperativo richiedente, commisurate alle effettive esigenze dello stesso, conformi all’oggetto e agli scopi statutari e concernenti sedi operative o unità locali ubicate nel territorio della Valle d’Aosta, relative a:

a.1) acquisto di macchinari e impianti collegati, macchine operatrici, compresi i costi accessori d’installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nel preventivo e nella fattura di acquisto);

a.2) acquisto di arredi, compresi i costi accessori d’installazione ed eventuali costi di trasporto (solo se inclusi nel preventivo e nella fattura di acquisto);

a.3) acquisto di strumenti e attrezzature;

a.4) acquisto di beni usati, con le modalità previste dall’articolo 4, comma 5, lettera i);

a.5) acquisto di beni in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, con le modalità previste dall’articolo 4, comma 5, lettera o);

a.6) acquisto di veicoli, nuovi di fabbrica o usati, a esclusivo uso aziendale e strettamente connessi al progetto di investimento, con emissioni di CO2 inferiori a 70 g/km, qualora non sia finanziata la legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 “Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile” e strettamente necessari:

  • al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci, dimensionati alle esigenze produttive, con cabina chiusa con cassone posteriore o furgonatura senza vetrate laterali (limitatamente alla categoria N);
  • al trasporto di persone (limitatamente ai veicoli rientranti nella categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente);

b.1) acquisto di programmi informatici applicati alle relative attrezzature e/o agli strumenti, nonché a impianti e macchinari, indispensabili al funzionamento degli stessi;

b.2) realizzazione di sistemi di e-commerce;

b.3) spese per brevetti e licenze di sfruttamento;

b.4) spese di consulenza ad alta specializzazione relative all’organizzazione aziendale, marketing strategico, produzione e logistica, ricerca tecnica scientifica, brevettazione, risparmio energetico;

b.5) lavori e opere edili specifiche, per la realizzazione, l’adeguamento, il ripristino e il miglioramento degli spazi dedicati all’attività di impresa, compresi gli impianti tecnici;

b.6) spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti, solo se strettamente attinenti alle immobilizzazioni finanziate, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale sostenuto per i lavori. Tali costi comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri.

Sono ammissibili solo le spese sostenute dal giorno successivo alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), da apporre sulle fatture, sui bonifici e sui documenti comprovanti l’avvenuto pagamento.

Documentazione da inserire in piattaforma in fase di compilazione della domanda

a) Documento d’identità e tessera sanitaria del legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente;

b) eventuale delega per la presentazione della domanda e documento d’identità del delegante e del delegato;

c) ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale con la causale: “Domanda di contributo ai sensi della l.r. 27/1998”, a eccezione degli enti cooperativi che hanno i requisiti di esenzione dal versamento della stessa;

d) verbale con cui il consiglio di amministrazione delibera di conferire, al legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente, mandato per la presentazione della domanda di contributo;

e) verbale con cui il consiglio di amministrazione delibera di conferire, al legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente, mandato per la presentazione della domanda di contributo, e di impegnarsi a effettuare un aumento di capitale sociale (SOLAMENTE in caso di domanda per il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 46);

f) libro soci aggiornato alla data di presentazione della domanda e documentazione da cui emerga la tipologia del rapporto di lavoro che l’ente cooperativo richiedente ha instaurato con i soci lavoratori (contratti di lavoro stipulati in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma); 

g) progetto di investimento che l’ente cooperativo richiedente intende realizzare, contenente la descrizione dettagliata degli investimenti;

h) nell’ipotesi di acquisto di beni usati, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo professionale, dalla quale risulti idoneità all’uso in conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonché l’esatta quantificazione del valore del bene usato in base a vetustà, stato di conservazione e di manutenzione;

i.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile ove sono installati i macchinari fissi oggetto di investimento;

i.2) atto di assenso del proprietario dell’immobile all’installazione dei macchinari o impianti fissi, nel caso in cui l’intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;

j) planimetria degli spazi del locale in cui verranno disposti arredi e macchinari con evidenza dell’ubicazione degli stessi;

k.1) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione;

k.2) atto di assenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui l’intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;

k.3) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione tecnica, nella forma prevista per l’ottenimento della autorizzazione edilizia, contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera); k.4) preventivi di spesa e descrizione delle caratteristiche delle opere oggetto di investimento e loro finalità;

k.5) nel caso di interventi che non necessitano di autorizzazione edilizia, planimetria dell’unità immobiliare in originale come rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (pdf);

l) preventivi inerenti alle spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione di macchinari, impianti, attrezzature e strumenti;

m) nel caso di brevetti e licenze di sfruttamento, perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, dalla quale risulti l’idoneità all’uso, nonché l’esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati;

n.1) lettera di intenti firmata dal venditore con indicazione dei beni e delle attrezzature che saranno oggetto della cessione e relativa quantificazione economica, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito regionale;

n.2) perizia tecnico estimativa di cui alla lettera h);

o) ultimi 3 bilanci depositati completi degli allegati (verbale approvazione, relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione Collegio Sindacale/Revisore) e dei dettagli contabili (se in forma abbreviata);

p) eventuale bilancio provvisorio dell’ultimo esercizio sociale (se non ancora depositato) firmato dal legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente;

q) situazione contabile aggiornata dell’esercizio in corso firmata dal legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente;

r) previsioni economiche impresa a regime firmate dal legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente, mediante compilazione di apposito modello excel reso disponibile sul sito regionale;

s) ultime due dichiarazioni dei redditi presentate dall’ente cooperativo richiedente con ricevute telematiche di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate;

t) documentazione attestante il piano di copertura finanziaria dell’investimento (allegare la documentazione che attesti come l’ente cooperativo richiedente intende coprire l’investimento. A titolo esemplificativo: saldo del conto corrente attestante eventuali disponibilità liquide, piano di ammortamento finanziamenti bancari accesi per l’esecuzione dell’investimento, linee bancarie a breve termine, ecc…).

In sede di valutazione del progetto di investimento potrà essere richiesta ulteriore documentazione utile a esprimere il parere in merito alla sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria dell’iniziativa, oltre alla documentazione prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa in materia di privacy.


Presentazione domanda di contributo

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente o da un suo delegato, in via telematica, tramite piattaforma dedicata, che sarà attiva a partire dalle ore 14.00 di martedì 25 marzo. Qui sotto il link per accedere alla piattaforma:

Piattaforma contributi enti cooperativi

A seguito di corretto invio della domanda, l’ente cooperativo richiedente riceve apposita ricevuta tramite piattaforma dedicata. Ogni ente cooperativo può presentare una sola domanda di contributo nell’arco di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

IMPOSTA DI BOLLO

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.

L’assolvimento in modo virtuale del bollo può avvenire direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti, accedendo direttamente al link riscossione.regione.vda.it

La causale da indicare, è la seguente: "Domanda contributo ai sensi dell'art. 45 l.r. 27/1998" oppure "Domanda contributo ai sensi dell'art. 46 l.r. 27/1998"

Una volta effettuato il pagamento, il richiedente dovrà allegare, nell'apposita sezione della piattaforma dedicata, la ricevuta telematica di avvenuto pagamento (RT), che la Piattaforma di riscossione avrà inviato alla casella mail indicata dall’utente al momento del pagamento stesso.

Domande frequenti

1. Quali sono le caratteristiche che devono avere le imprese beneficiarie?

2. Quali caratteristiche devono avere i soggetti per poter beneficiare del contributo?

3. Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese beneficiarie?

1. Cosa succede se la domanda viene rigettata?

Nel caso in cui una domanda sia rigettata prima dell'adozione del provvedimento di concessione da parte della Struttura regionale competente, l’ente cooperativo richiedente può presentare subito una nuova domanda.

1. Cosa si intende per unità locale?

Si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile a contributo, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. Cosa si intende per nuovo ente cooperativo?

Si definisce nuovo ente cooperativo quello iscritto al Registro imprese da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di contributo. Tra i nuovi enti cooperativi rientrano anche quelli derivanti da operazioni di cessione d’azienda o ramo d’azienda (avvenuta non oltre 2 anni prima della data di presentazione della domanda), con esclusione di:
a) operazioni effettuate tra enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
b) operazioni effettuate tra imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
c) operazioni effettuate tra enti cooperativi collegati tra loro.

3. In caso di contributo di cui all'art. 46 quali bilanci devo presentare?

Devono essere presentati gli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di contributo, da cui risulti, per entrambi, un patrimonio netto positivo.

1. Se aumento del 10% il capitale sociale allora otterrò un contributo totale del 70% (50% di contributo + 20% su spese ammissibili)?                                  

No, l'incremento del 20% viene calcolato sull'importo del contributo concesso e non della spesa ammissibile, di seguito un esempio concreto:

Investimento di 120.000 € → Spese ammesse 120.000 €→ Capitale versato (10% spese ammesse) 12.000 € 

                                                                                      ↓                                                ↓

Contributo art. 46, co. 1 (50% spese ammesse) 60.000 € Contributo art. 46, co. 3 (20% contributo art. 46, co. 1) 12.000 €

2. In fase di presentazione della domanda che documento devo allegare per attestare la volontà di effettuare un aumento di capitale sociale?

E' necessario allegare alla domanda il verbale con cui il consiglio di amministrazione delibera di conferire, al legale rappresentante dell’ente cooperativo richiedente, mandato per la presentazione della domanda di contributo, e di impegnarsi a effettuare un aumento di capitale sociale.

3. Quando deve avvenire il versamento da parte dei soci per l'aumento di capitale sociale?

Il versamento deve essere effettuato dopo l'adozione dell'atto di concessione con il quale è quantificata la spesa effettivamente ammessa a contributo e comunque entro la data di conclusione dell'iniziativa.

4. Che documentazione devo presentare in fase di rendicontazione per attestare il versamento del capitale sociale?

E' necessario presentare tutte le ricevute dei bonifici effettuati dai soci. Nella causale dei relativi bonifici deve essere indicato il codice CUP relativo al progetto di investimento e specificato che il versamento è riferito all’aumento di capitale sociale.

1. Entro quanto si deve concludere l’iniziativa?

Entro 3 anni dalla data di concessione del contributo.

2. Cosa si intende per data di ultimazione dell’iniziativa?

In caso di lavori, per data di ultimazione dell’iniziativa, si intende la data di fine lavori, qualora presente; in assenza di tale data, si considera la data dell’ultima fattura oggetto di investimento.

3. Quanto tempo ho per caricare la documentazione di rendicontazione delle spese sostenute sulla piattaforma?

La documentazione di rendicontazione delle spese sostenute deve essere caricata sulla piattaforma dedicata entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dell’iniziativa.

1. Come dev'essere redatto il progetto di investimento?

Il progetto di investimento è da redigere su apposito modello che si trova nella sezione Allegati della presente pagina e si deve essere caricato sulla piattaforma dedicata.

2. Quando posso avviare gli investimenti?

L’ente cooperativo può avviare l’investimento già dal giorno seguente la comunicazione del CUP (da indicare in tutti i documenti amministrativi e fiscali emessi a supporto dell’investimento) a proprio rischio e pericolo, consapevole che, qualora il progetto di investimento non venisse ammesso a finanziamento, tutti i costi sostenuti rimarranno a suo carico.

1. Sono ammesse le spese già sostenute prima della presentazione della domanda?

No, le spese sostenute prima dell'inoltro della domanda di contributo non sono amissibili. E in ogni caso le spese devono essere sostenute SOLTANTO dal giorno dopo la comunicazione del CUP.

2. Quali spese sono escluse dal contributo?

Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) acquisto di beni immobili;
b) spese di avviamento, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
c) materiali di consumo e scorte;
d) beni d’arte o antichi, opere d’arte e articoli di decorazione;
e) complementi d’arredo (quali ad esempio tendaggi da interni, lampadari, tappeti etc…);
f) acquisto di smart-phone e tablet;
g) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
h) prestazioni effettuate con personale dell’ente cooperativo richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
i) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
j) oneri per spese e commissioni bancarie;
k) spese riferite all’IVA e a qualsiasi altro onere di natura fiscale;
l) acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali effettuati tra:
• enti cooperativi i cui soci siano legati da vincoli di parentela, affinità entro il secondo grado o coniugio;
• imprese ed enti cooperativi aventi i medesimi soci;
• enti cooperativi collegati tra loro;                                                                                                                                                                                                                                                                    • ente cooperativo richiedente e i propri soci;
m) progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
n) veicoli con caratteristiche differenti da quelle riportate all’art. 6 comma 5 lett. a.6);
o) spese relative a preventivi di spesa e relative fatture, o documenti a essi equipollenti il cui importo ammesso sia inferiore a euro 1.000, al netto dell’IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, fatte salve eventuali fatture di acconto che possono essere anche di importo inferiore.

Non sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute prima della data di comunicazione del CUP (Codice Unico di Progetto) e prima della data di presentazione della domanda.

1. Quando sarà erogato il contributo?

L’erogazione del contributo avviene, previa realizzazione dell’iniziativa e successivamente alla rendicontazione delle spese, sulla base dell’ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati, e, in ogni caso, previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 1 della DGR 1512/2024.

2. Quali documenti devo produrre ai fini dell’erogazione del contributo?

La documentazione attestante le spese di investimento consiste nella fattura elettronica (o documento equipollente) intestata all’ente cooperativo beneficiario comprensiva di codice CUP e della descrizione dei beni acquistati, corredata da documenti elencati nella tabella sottostante, comprovanti l’avvenuto pagamento e corredati dal codice CUP. La documentazione deve essere conservata dall’ente cooperativo beneficiario per un periodo di cinque anni.

Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità di pagamento e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento

Documentazione probatoria (obbligatoria) da allegare

Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)

1) Bonifico definitivo o estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’ente cooperativo beneficiario;
• la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata

Carta di credito (intestata all’ente cooperativo beneficiario)

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’ente cooperativo beneficiario;
• l’addebito delle operazioni;


2) estratto conto della carta di credito

Carta di debito (intestata all’ente cooperativo beneficiario)

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’ente cooperativo beneficiario;
• l’addebito delle operazioni

Acquisti on-line

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’ente cooperativo beneficiario;
• l’addebito delle operazioni;

2) copia dell’ordine

Assegno circolare, limitatamente alla cessione di azienda o di ramo d’azienda

1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:
• l’intestatario del conto corrente che deve coincidere con l’ente cooperativo beneficiario;
• la causale dell’operazione

 

Non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

I conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati devono essere intestati all’ente cooperativo beneficiario, salvo i casi di pagamento effettuato per il tramite di soggetti terzi (ad es. credito al consumo) per i quali è necessario presentare tutta la documentazione relativa al finanziamento (quali la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante le modalità dell’avvenuto pagamento e il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti).

Inoltre, per gli investimenti inerenti ai lavori e alle opere edili su beni immobili si richiede la seguente documentazione (ove necessaria):
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’ente cooperativo beneficiario che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di contributo;
• presentazione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell’avvenuta presentazione dello stesso all’amministrazione competente;
• certificato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di inizio e di ultimazione lavori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell’ente cooperativo beneficiario che attesti la data di inizio e di fine dei lavori;
• presentazione della richiesta del certificato di agibilità;
• certificazioni e collaudi.

Nel caso di locazione di immobili di proprietà regionale, occorre presentare la documentazione che attesti il regolare pagamento dei relativi canoni.

1. Per mantenere il contributo quali vincoli devono essere rispettati?

L’ente cooperativo richiedente deve:

  • mantenere i requisiti di cui all'articolo 1 comma 2 della DGR 1512/2024 per almeno tre anni calcolati dalla data di ultimazione dell’iniziativa;
  • risultare in stato “attivo” al Registro imprese prima dell’erogazione del contributo, salvo i casi di attività stagionale;
  • restare attivo, mantenere la sede operativa o un’unità locale in Valle d’Aosta, come risultante dal Registro imprese, mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo nè alienarli o cedereli, separatamente dall'azienda, per almeno:

i. tre anni per i beni mobili in caso di piccole e medie imprese,
ii. cinque anni per i beni mobili in caso di grandi imprese,
iii. dieci anni nel caso di investimenti concernenti beni immobili.

I suddetti periodi sono calcolati dall’ultima tra la data di acquisto del bene e la data di ultimazione dell’iniziativa, salvo i casi di forza maggiore che comportino l’impossibilità di proseguire l’attività dell’ente cooperativo beneficiario e i casi di attività stagionale, che saranno oggetto di valutazione da parte della Struttura regionale competente;

  • consentire l’effettuazione di controlli nelle sedi operative o nelle unità locali interessate dagli investimenti e mettere a disposizione della Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata;
  • comunicare eventuali variazioni sostanziali all’intervento in maniera descrittiva e motivata le quali dovranno essere autorizzate dalla Struttura regionale competente;
  • non ridurre, salvo il caso di dimostrate perdite di esercizio e previa comunicazione alla Struttura regionale competente, l’aumento di capitale sociale effettuato ai fini del contributo di cui all’articolo 46, comma 3;
  • comunicare entro 30 giorni alla Struttura regionale competente qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione del contributo o ai fini del mantenimento dello stesso.

1. Il contributo può essere cumulato con altri aiuti?

I contributi sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti pubblici che non si configurano come aiuti di Stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
I contributi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. Gli stessi possono essere cumulati con aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2023/2831.
I contributi sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione, fatto salvo quanto previsto al seguente paragrafo.                                                                                                                                        I contributi possono essere cumulati con i mutui a tasso agevolato nonché con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese ammissibili, fermo restando il divieto del doppio finanziamento, nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

2. Con quali aiuti non è cumulabile il contributo?

I contributi non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con i contributi previsti dalla l.r. 31/2022 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, femminile e da parte dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato), dalla l.r. 6/2003 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane) e dalla l.r. 16/2019 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).

1. In quali casi viene revocato il contributo?

La revoca del contributo, anche parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, è disposta con provvedimento del responsabile del procedimento qualora l’ente cooperativo:
a) fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
b) non adempia all’obbligo di cui all’articolo 51, comma 2 della “Legge” relativamente al mantenimento della destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e alla non alienazione o cessione separatamente dell’azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese, decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell’iniziativa nel caso di investimenti concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili;
c) non porti a termine le iniziative programmate entro tre anni dalla data di concessione del contributo;
d) trasferisca l'attività prima dei termini previsti dall’articolo 1, comma 7 o non rispetti i vincoli oggettivi e soggettivi di cui alle presenti disposizioni;
e) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;
f) non attui, in parte o del tutto, il progetto di cui all’articolo 44, comma 2 della “Legge”;
g) nel caso in cui l’ente cooperativo beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all’adozione del provvedimento di concessione del medesimo.

La revoca ai sensi delle lettere a), f) limitatamente alla mancata realizzazione dell’intero progetto, comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. In caso di revoca ai sensi della lettera g), l’importo da revocare è limitato al contributo concesso.

La revoca ai sensi delle lettere b), c), d), e), f) limitatamente alla mancata realizzazione di parte del progetto è disposta in misura parziale ed è proporzionale:
• nell’ipotesi b) al periodo durante il quale non è rispettato il vincolo di destinazione produttiva e il divieto di alienazione o cessione separatamente dall’azienda;
• nelle ipotesi c), e) e f) all’importo dell’investimento non realizzato o sostanzialmente difforme;
• nell’ipotesi d) in proporzione al periodo in cui non è rispettato il vincolo di mantenimento della sede operativa o unità locale sul territorio regionale e i vincoli oggettivi e soggettivi di cui alle presenti disposizioni.
L’importo così determinato è maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di alienazione dell’immobilizzazione interessata e fino alla data di avvenuta restituzione.

2. Entro quando devo restituire la somma oggetto di revoca?

La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

3. Posso rateizzare la somma oggetto di revoca?

Si, è possibile rateizzare la somma oggetto di revoca senza ulteriori interessi, oltre agli interessi legali dovuti, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. Cosa succede se non restituisco la somma oggetto di revoca?

La mancata restituzione della somma oggetto di revoca entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalle presenti disposizioni per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all’atto dell’eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Allegati

Contatti

Nome Descrizione
Responsabile Spalla Alessandra
Personale Berlingeri Michael
Bossi Veronica
Pedà Isabella
Indirizzo P.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta

Orari di apertura al pubblico: si riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì
Telefono 0165 274741
0165 274534 o 331 1493745
0165 274591

EMail u-cooperazione@regione.vda.it