Sono pubblicate le disposizioni applicative relative al CAPO II del TITOLO VI della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2026-2028. Modificazioni di leggi regionali). La legge sostiene il ruolo sussidiario che le cooperative sociali svolgono nell’erogazione di servizi alla persona, alle famiglie e, più in generale, alla promozione del benessere collettivo in collaborazione con le pubbliche amministrazioni.
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Nell'ordinamento giuridico vigente le cooperative sono società, caratterizzate dallo scopo mutualistico e da un particolare tipo di organizzazione, che, per la loro funzione sociale, godono di agevolazioni di varia natura e sono assoggettate a specifici controlli annuali o biennali, effettuati da revisori iscritti nel relativo elenco regionale. Capisaldi del sistema cooperativo sono i principi di mutualità, solidarietà, democrazia.
La costituzione di una società cooperativa, ai sensi dell'art. 2521 c.c., avviene per atto pubblico; l'atto costitutivo deve essere depositato, entro 20 giorni, per l'iscrizione al Registro delle Imprese e contestualmente la cooperativa è tenuta ad iscriversi al Registro Regionale degli Enti Cooperativi, che si compone di due sezioni, cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse da mutualità prevalente. In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono possedere una delle seguenti caratteristiche:
Le cooperative sociali sono considerate di diritto a mutualità prevalente.
Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).
Il capitale sociale nelle cooperative è variabile. La legge non prevede per le società cooperative un tetto minimo di capitale sociale da sottoscrivere all'atto della costituzione. Per esse esiste un tetto minimo del valore nominale della quota o dell’azione pari a 25 euro e un tetto massimo per azione pari a 500 euro (art. 2525 c.c.).
Vige il principio “una testa un voto”, per cui ogni socio ordinario ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni detenute.
A chi rivolgersi per avere informazioni in ambito cooperativistico?
L’Ufficio cooperazione
L’Ufficio cooperazione facente parte della Struttura Competitività del sistema economico e incentivi dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile svolge le seguenti attività in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27:
Enti ausiliari della cooperazione
Gli Enti ausiliari della cooperazione svolgono, per i propri aderenti, le seguenti attività in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 27/1998:
Per le attività di cui sopra gli enti percepiscono una sovvenzione annuale ai sensi dell'art. 53 della l.r. 27/1998.
Nella sezione Allegati della presente pagina è possibile prendere visione degli Enti ausiliari della cooperazione presenti sul territorio valdostano, nonchè della domanda di sovvenzione annuale art. 53 che è da presentare unitamente alla dichiarazione antimafia entro il 31 luglio di ogni anno ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 27 aprile 2007.
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| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Spalla Alessandra |
| Personale | Berlingeri Michael Bossi Veronica Pedà Isabella |
| Indirizzo | P.zza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta Orari di apertura al pubblico: si riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì |
| Telefono | 0165 274741 0165 274534 o 331 1493745 0165 274591 |
| u-cooperazione@regione.vda.it |