Possono richiedere l’iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, le società cooperative legalmente costituite e aventi la propria sede legale nel territorio della regione. Il registro, tenuto dalla Regione ed istituito presso la Struttura Competitività del sistema economico e incentivi dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, comprende due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Tali sezioni si suddividono a loro volta nelle seguenti categorie:
Nella sezione cooperative a mutualità prevalente sono altresì comprese le cooperative sociali e le banche di credito cooperativo.
Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per le medesime specificatamente prevista, sono comprese anche nella sezione cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta.
L’iscrizione al registro sostituisce ad ogni effetto quella all’Albo delle società cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e agli articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e ne determina i medesimi effetti.
Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese. Nella domanda di iscrizione gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3. La presentazione della comunicazione unica determina l'automatica iscrizione dell’ente cooperativo nel registro regionale degli enti cooperativi. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza, reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del Registro delle Imprese.