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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Contratti di lavoro

La presente sezione fornisce agli interessati una prima informazione circa i contratti di lavoro applicabili previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate e consulenze vanno richieste al proprio consulente del lavoro di fiducia.
in primo piano mani che sottoscrivono un contratto

La forma ordinaria del contratto di lavoro subordinato è quella a tempo indeterminato.

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto un termine. Questo termine deve risultare da atto scritto pena la perdita di efficacia.

La durata massima del contratto è attualmente fissata in 12 mesi con possibilità di proroga a 24 mesi nei seguenti casi:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

N.B. Il limite dei 24 mesi può essere derogato da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tra le parti può, inoltre, essere prevista un’ulteriore proroga di 12 mesi a condizione che questa venga sottoscritta dinanzi l’Ispettorato del lavoro (c.d. deroga assistita).

Qualora non venisse rispettato il limite temporale di 12 o 24 mesi a seconda della casistica, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.

Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte nel suddetto arco temporale (la proroga nei primi 12 mesi può, invece, avvenire liberamente).

Il rinnovo del contratto a tempo determinato può avvenire per le ragioni di cui sopra, tuttavia deve essere rispettato un intervallo temporale di:

- 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;

- 20 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi.

Se il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre i termini stabiliti, è previsto il pagamento di una maggiorazione della retribuzione.

I datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

In caso di violazione del limite percentuale, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.

L’apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è espressamente vietata:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

- presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

- da parte di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Qualora vengano violati i divieti il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.

N.B. L'eventuale impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Tempo parziale: si tratta di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (c.d. full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.

La riduzione dell'orario di lavoro può essere:

- di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;

- di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;

- di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.

Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

La durata del contratto può essere modificata da apposite clausole (flessibili o elastiche, queste ultime danno la possibilità di ampliare l’orario di lavoro e sono applicabili solo alle forme di part time misto o verticale).

In un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Capo V), la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

Altre tipologie contrattuali

Contatti

Nome Descrizione
Personale Valentina Betti, Silvana Favre, Monica Vona
Indirizzo Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta (AO)
Telefono +39 0165 27 4703 / +39 0125 92 9443 / +39 0165 27 4718
EMail sportelloimprese@regione.vda.it
lunedì 09.00 - 12.00
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martedì 09.00 - 12.00
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