La forma ordinaria del contratto di lavoro subordinato è quella a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto un termine. Questo termine deve risultare da atto scritto pena la perdita di efficacia.
La durata massima del contratto è attualmente fissata in 12 mesi con possibilità di proroga a 24 mesi nei seguenti casi:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
N.B. Il limite dei 24 mesi può essere derogato da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tra le parti può, inoltre, essere prevista un’ulteriore proroga di 12 mesi a condizione che questa venga sottoscritta dinanzi l’Ispettorato del lavoro (c.d. deroga assistita).
Qualora non venisse rispettato il limite temporale di 12 o 24 mesi a seconda della casistica, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte nel suddetto arco temporale (la proroga nei primi 12 mesi può, invece, avvenire liberamente).
Il rinnovo del contratto a tempo determinato può avvenire per le ragioni di cui sopra, tuttavia deve essere rispettato un intervallo temporale di:
- 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per i contratti di durata superiore ai 6 mesi.
Se il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre i termini stabiliti, è previsto il pagamento di una maggiorazione della retribuzione.
I datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
In caso di violazione del limite percentuale, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
L’apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è espressamente vietata:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati i divieti il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.
N.B. L'eventuale impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Tempo parziale: si tratta di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (c.d. full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
La riduzione dell'orario di lavoro può essere:
- di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
- di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
- di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
La durata del contratto può essere modificata da apposite clausole (flessibili o elastiche, queste ultime danno la possibilità di ampliare l’orario di lavoro e sono applicabili solo alle forme di part time misto o verticale).
In un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Capo V), la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.
Nome | Descrizione |
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Personale | Valentina Betti, Silvana Favre, Monica Vona |
Indirizzo | Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta (AO) |
Telefono | +39 0165 27 4703 / +39 0125 92 9443 / +39 0165 27 4718 |
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lunedì | 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00 |
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martedì | 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00 |
mercoledì | 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00 |
giovedì | 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00 |
venerdì | 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00 |