La forma ordinaria del contratto di lavoro subordinato è quella a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato al quale viene apposto un termine. Questo termine deve risultare da atto scritto pena la perdita di efficacia.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
b. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
N.B. Il limite dei 24 mesi può essere derogato da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tra le parti può, inoltre, essere prevista un’ulteriore proroga di 12 mesi a condizione che questa venga sottoscritta dinanzi l’Ispettorato del lavoro (c.d. deroga assistita).
Qualora non venisse rispettato il limite temporale di 12 o 24 mesi a seconda della casistica, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine.
Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
I datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
In caso di violazione del limite percentuale, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
L’apposizione del termine ad un contratto di lavoro subordinato è espressamente vietata:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che il contratto venga concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti la sospensione del lavoro o la riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualora vengano violati i divieti il contratto a termine è trasformato in contratto a tempo indeterminato.
N.B. L'eventuale impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Tempo parziale: si tratta di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell’orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno (c.d. full-time) pari, di regola, a 40 ore settimanali o a quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
La riduzione dell'orario di lavoro può essere:
- di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
- di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
- di tipo misto che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
La durata del contratto può essere modificata da apposite clausole (flessibili o elastiche, queste ultime danno la possibilità di ampliare l’orario di lavoro e sono applicabili solo alle forme di part time misto o verticale).
In un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Capo V), la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%.
Nome | Descrizione |
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Personale | Sede di Aosta: Valentina Betti e Monica Vona Sede di Verrès: Silvana Favre |
Indirizzo | Sede di Aosta: Piazza della Repubblica 15 Sede di Verrès: Via Caduti della Libertà, 1 |
Telefono | Valentina Betti: +39 0165 27 4703 Monica Vona: +39 0165 27 4718 Silvana Favre: +39 0125 92 9443 +39 338 47 07 031 |
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Giorno della settimana | Orario giornaliero |
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