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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione prevede che l’impresa utilizzatrice richieda la prestazione di uno o più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

La normativa di riferimento è il d.lgs 81/2015 e sono coinvolti tre soggetti legati da due distinti rapporti contrattuali:

1) contratto commerciale tra l’impresa utilizzatrice e la società somministratrice che può avere durata a tempo determinato oppure a tempo indeterminato;

2) contratto di lavoro tra la società somministratrice e il lavoratore somministrato che può essere a tempo determinato oppure indeterminato.

Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore.

Il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare.

In tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, sono a carico del somministratore, salva diversa previsione contrattuale che pone l’obbligo a carico dell’utilizzatore.

La retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali.

Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore.

L’utilizzatore è responsabile dei danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.

N.B. I contratti di somministrazione possono essere attivati anche dalla P.A. ma solo a tempo determinato.

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità al D.Lgs. n. 81/2008.

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta. Diversamente il dipendente si considera alle dipendenze dirette dell’azienda utilizzatrice.

La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del primo gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto (con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5).

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato trovano, invece, applicazione le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2015 per i contratti a termine (Capo III), ad eccezione delle previsioni sui diritti di precedenza, sulle previsioni relative ai termini fra più rinnovi contrattuali e sulla percentuale massima di lavoratori a termine.