Per lavoro autonomo intendiamo quelle prestazioni che si concretizzano nel compimento di un’opera o un servizio nei confronti di un committente, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione (ad esempio, artigiani, professionisti, consulenti, agenti e rappresentanti di commercio).
La forma scritta del contratto disciplina le condotte abusive del committente che rendono inefficaci determinate clausole dette, per l’appunto, abusive.
Tra queste ricordiamo:
- quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- quelle che consentono al committente di recedere dal contratto senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa;
- quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Trovano, inoltre, applicazione:
1) il divieto dell’abuso di dipendenza economica;
2) il contrasto dei ritardi nel pagamento nelle transazioni commerciali.
Nell’ottica di favorire i processi di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, i genitori lavoratori autonomi, anche adottivi o affidatari, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie possono fruire del congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 386- 401) ha istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’INPS, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale.