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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Riconoscimento corsi di formazione estetista e acconciatore

Con il provvedimento dirigenziale n. 383 in data 12 settembre 2025 "Linee guida per il riconoscimento dei corsi di formazione realizzati in regime di autofinanziamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 delle “Direttive per la realizzazione di attività di formazione professionale”, di cui alla DGR 507/2025" e il provvedimento dirigenziale n. 2805 del 15 maggio 2023 “Approvazione della sostituzione dell’allegato 1 al Provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022, in Attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 404 del 26 aprile 2023” si disciplinano le modalità operative per il riconoscimento e la gestione dei corsi di formazione realizzati in regime di autofinanziamento finalizzate al conseguimento delle qualificazioni professionali. La formazione può essere organizzata ed autofinanziata da enti gestori senza oneri a carico del bilancio regionale.


Presentazione della domanda

Il soggetto erogatore che intenda organizzare, in regime di autofinanziamento, i corsi finalizzati al rilascio di una qualifica professionale in ambito di estetica o di acconciatura  deve presentare alla Struttura regionale competente, apposita domanda in bollo virtuale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, unitamente agli allegati richiesti.

E’ possibile scaricare la domanda nella sezione Allegati della presente pagina.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Domande frequenti.

Guida pagamento bollo virtuale su istanza

Domande frequenti

1) Come faccio a presentare domanda?

La domanda può essere scaricata nella sezione Allegati della presente pagina e deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it oppure tramite raccomandata al Dipartimento Sviluppo economico ed energia, Struttura competitività del sistema economico e incentivi, Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta.  La domanda dovrà essere corredata dal pagamento della marca da bollo preferibilmente in modalità virtuale di 16.00 euro.

2) Quali allegati devo presentare unitamente alla Domanda?

  • programma del/i corso/i, formulato/i secondo modalità che ne consentano la precisa riconduzione alle materie o ai contenuti dello standard professionale e all’eventuale standard formativo di riferimento, nonché alle disposizioni nazionali e regionali in materia;;
  • indicazione delle attività di valutazione che verranno utilizzate e che dovranno prevedere almeno una verifica di apprendimento in itinere;
  • indicazione del nominativo e dei recapiti del responsabile del/dei corso/i;
  • dichiarazione di impegno a utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali e attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza nonché ad accettare il controllo e la vigilanza della Struttura competente, in merito alla regolarità dello svolgimento del corso;
  • ricevuta attestante il pagamento dell’imposta di bollo, qualora il bollo sia stato assolto in modo virtuale;
  • copia fotostatica fronte e retro del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

3) Entro quando riceverò risposta alla domanda di riconoscimento del corso di formazione?

Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie. 

1) Quando può iniziare il corso di formazione?

L’ente gestore è autorizzato ad avviare il corso di formazione ad avvenuta approvazione del provvedimento dirigenziale e solo dopo aver comunicato alla Struttura Competitività del sistema economico e incentivi le seguenti informazioni:

a) la data effettiva di avvio del corso e calendarizzazione di massima delle attività;

b) elenco nominativo degli iscritti;

c) elenco del personale docente impiegato, avendo verificato il possesso delle competenze adeguate in relazione alla tipologia di attività e le relative lettere di incarico (da sottoscrivere annualmente);

d) richiesta del registri didattici; di cui all’art. 11 delle linee guida al provvedimento dirigenziale n. 383 in data 12 settembre 2025.

2) Una volta iniziato il corso, l'Ente gestore è tenuto a fare altre comunicazioni o azioni nei confronti della Struttura che ha rilasciato l'autorizzazione?

Si, l’ente gestore è tenuto a:

a) verificare, laddove previsti, i requisiti di accesso dei candidati per la partecipazione al corso, acquisendo, prima dell’avvio del corso, la documentazione idonea alla loro dimostrazione;

b) informare tempestivamente la Struttura competente in merito a eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate nella presente istanza di riconoscimento o nella comunicazione di avvio del corso;

c) utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;

d) utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali e attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza nonché ad accettare il controllo e la vigilanza della Struttura competente, in merito alla regolarità dello svolgimento del corso;

e) rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi e igiene del lavoro, anche con riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 e successive modificazioni, in relazione alla specifica destinazione dei locali ed in conformità con quanto disposto al requisito R.7 della procedura di accreditamento;

f) conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento nonché della documentazione di cui agli artt. 7, co. 3 e 10., co.7) del PD 383/2025;

g) consentire l’effettuazione di controlli, attraverso la richiesta di trasmissione di documenti, nonché di sopralluoghi presso le sedi amministrative o didattiche, al fine di verificare la conformità delle attività formativa alle Direttive regionali e alla normativa di riferimento.

1. Cosa devo fare al termine del corso per organizzare l'esame finale?

1. Concordare con la Struttura regionale referente del percorso formativo le date per la realizzazione dell’esame;

2. trasmettere, al termine del corso:

- l’elenco dei partecipanti che hanno terminato il corso, con l’indicazione delle assenze;

- l’indicazione delle verifiche di apprendimento svolte e i relativi esiti;

- la richiesta di istituzione della Commissione esaminatrice con un preavviso di almeno 15 giorni segnalando:

  1. le date di svolgimento dell’esame;
  2. i nominativi dei componenti designati. Di ogni componente deve essere indicato anche un membro supplente;
  3. il nominativo del soggetto incaricato della funzione di “Pianificazione e realizzazione delle attività valutative”.

3. assicurare la presenza delle condizioni materiali di realizzazione delle prove con riferimento in particolare all’effettiva disponibilità di:

  • locali appropriati affinché i membri della Commissione possano gestire le prove;
  • materiali, attrezzature, strumenti e accessori necessari in particolare alla messa in situazione professionale attraverso prove pratiche. Può comunque essere richiesto ai partecipanti di presentarsi alle prove muniti di strumenti e accessori di uso strettamente personale;
  • documentazione tecnica da utilizzare per la conduzione delle prove e la valutazione delle prestazioni dei candidati da parte dei membri della Commissione;

4. convocare i candidati, previa verifica dei requisiti richiesti per l’accesso all’esame, in particolare il possesso della frequenza minima e l’eventuale superamento degli step valutativi, e predisporre la documentazione e il setting di svolgimento della prova prestazionale (locali, attrezzature, materiali ecc.) nonché ottemperare a quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 21 del provvedimento dirigenziale n. 2805/2023;

5. rispettare l’assetto valutativo le disposizioni previste all’art. 22 del provvedimento dirigenziale n. 2805/2023;

6. comunicare al candidato l’esito della valutazione tramite affissione  presso i locali di svolgimento dell’esame o sul registro elettronico, e successivamente con comunicazione scritta al candidato;

7. compilare e stampare i certificati di competenze e gli attestati di qualifica professionale nonché delle attestazioni, ivi incluse quelle relative a qualificazioni regolamentate. Per la compilazione e la stampa dovranno essere utilizzati i format forniti dalla Regione.

Allegati

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