In riferimento allo standard professionale di cui all’allegato B dell’accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018, il responsabile tecnico per l’attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, ottemperanza a quanto richiesto della legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di carrozziere.
L’art. 7 della L. 122/1992, prevede che il Responsabile tecnico per l’attività di carrozziere deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti tecnico-professionali:
A. 3 anni di lavoro qualificato a tempo pieno (negli ultimi 5 anni)
B. 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno (negli ultimi 5 anni) + titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività e diverso dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea
C. un diploma di istruzione secondaria di secondo o un diploma di laurea in materia tecnica attinente all’attività
D. corso regionale teorico-pratico di qualificazione di durata minima di 280 ore + 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno, nell’attività di autoriparazione (negli ultimi 5 anni) *
* Per i responsabili tecnici di imprese di autoriparazione già iscritte, nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (05/01/2013) è richiesta solamente la frequenza, con esito positivo, del corso regionale di qualificazione di 180 ore ed è escluso l’anno di lavoro qualificato (articolo 2 comma 1ter legge 224/2012).
Il carrozziere che ha conseguito l’abilitazione può aprire la propria attività o può diventare il Responsabile Tecnico di un’impresa di autoriparazione.
Apertura attività
Per ogni sede dell’impresa, dove è esercitata l’attività di carrozziere, deve essere designato un responsabile tecnico che sia in possesso dell’abilitazione professionale di cui sopra.
Per avviare l’attività di carrozziere è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro delle Imprese.