L’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile – Struttura competitività del sistema economico e incentivi ha provveduto a regolamentare, recependo la disciplina nazionale la professione di ESTETISTA con la deliberazione della Giunta regionale 327 in data 28 marzo 2022.
La sezione II del provvedimento dirigenziale n. 942 del 23 febbraio 2022 regola tra le altre, le modalità di realizzazione della formazione in regime di autofinanziamento finalizzata al conseguimento delle qualificazioni professionali.
La formazione può essere organizzata ed autofinanziata da enti gestori senza oneri a carico del bilancio regionale. Il soggetto erogatore che intenda organizzare, in regime di autofinanziamento, i corsi volti alla qualificazione professionale di Responsabile tecnico di un centro estetico deve presentare alla Struttura regionale competente, apposita domanda in bollo virtuale, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, unitamente agli allegati richiesti. E’ possibile scaricare la domanda e la Dichiarazione sicurezza locali nella sezione Allegati della presente pagina.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione Domande frequenti.
Guide au paiement du droit de timbre virtuel relatif aux demandes1) Come faccio a presentare domanda?
La domanda è scaricabile nella sezione Allegati e deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it oppure tramite raccomandata al Dipartimento Sviluppo economico ed energia, Struttura competitività del sistema economico e incentivi, Piazza della Repubblica 15, 11100 Aosta. La domanda dovrà essere corredata dal pagamento della marca da bollo virtuale di 16.00 euro.
2) Quali allegati devo presentare unitamente alla Domanda?
3) Entro quando riceverò risposta alla domanda di riconoscimento del corso di formazione?
Il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni del termine di conclusione del procedimento medesimo per esigenze istruttorie.
1) Quando può iniziare il corso di formazione?
L’ente gestore è autorizzato ad avviare il corso di formazione ad avvenuta approvazione del provvedimento dirigenziale e solo dopo aver comunicato alla Struttura Competitività del sistema economico e incentivi le seguenti informazioni:
a) la data effettiva di avvio del corso e calendarizzazione di massima delle attività;
d) elenco nominativo degli iscritti;
f) elenco del personale docente impiegato.
2) Spetta all'Ente gestore la verifica dei requisiti di accesso dei partecipanti al corso?
Si, è l’ente gestore che deve raccogliere le domande di iscrizione al corso di formazione ed è anche tenuto a verificare il possesso dei requisiti di accesso al corso, da parte dei candidati.
3) Una volta iniziato il corso, l'Ente gestore è tenuto a fare altre comunicazioni o azioni nei confronti della Struttura competente?
Si, l’ente gestore è tenuto a:
a) informare tempestivamente la Struttura competente in merito ad eventuali variazioni intervenute nelle informazioni indicate;
b) utilizzare un registro di corso nel quale annotare le date di svolgimento del corso, i nominativi e le firme dei corsisti e dei docenti presenti e le attività didattiche svolte;
c) utilizzare, per la realizzazione della formazione, locali ed attrezzature rispondenti ai requisiti previste dalle norme di legge in materia di igiene, sanità e sicurezza;
d) conservare copia della documentazione didattica relativa al corso, nonché della documentazione relativa alle verifiche di apprendimento.
4) Spetta all'Ente gestore l’organizzazione dell’esame finale di abilitazione e il rilascio degli attestati?
Si, al termine del corso all’ente gestore spettano i seguenti adempimenti:
a) trasmettere, al termine del corso:
b) segnalare:
c) assicurare la presenza delle condizioni materiali di realizzazione delle prove, con riferimento in particolare all’effettiva disponibilità di:
d) convocare i candidati ed a predisporre la documentazione ed il setting di svolgimento della prova prestazionale (locali, attrezzature, materiali ecc.);
e) redigere il verbale in duplice copia, trasmettendone una alla Struttura regionale competente e conservando l’altra agli atti;
f) restituire al candidato l’esito della valutazione con affissione l’affissione presso i locali di svolgimento dell’esame e successivamente con comunicazione scritta al candidato;
g) compilare e stampare i certificati di competenze e gli attestati di qualifica professionale.