Per collocamento mirato si intende “l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.
Per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la legge prevede l’obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici che occupano più di 14 dipendenti di riservare una quota di posti a lavoratori con disabilità e a lavoratori appartenenti alle categorie protette, in particolare:
Per determinare il numero di lavoratori con disabilità e appartenenti alle categorie protette da assumere è necessario calcolare la "base di computo" escludendo dal totale dei dipendenti alcune categorie di lavoratori.
L'ufficio competente per la gestione della 68/99 in Valle d'Aosta è il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati che fornisce un supporto informativo e consulenze mirate per l’individuazione degli strumenti più rispondenti alle esigenze delle aziende.
Per determinare il numero di persone con disabilità da assumere, i datori di lavoro devo sottrarre dal totale dei dipendenti le seguenti categorie di lavoratori:
Inoltre, per un corretto conteggio, si precisa che:
si contano in proporzione all’orario effettivamente svolto.
NB: il totale dei dipendenti NON deve comprendere i lavoratori assunti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sulla base dell’appartenenza dell’azienda a “settori particolari” sono previste ulteriori esclusioni che incidono sulla determinazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori con disabilità.
I datori di lavoro operanti nei seguenti settori possono quindi escludere dalla base di computo le categorie di lavoratori indicate:
Inoltre, per i seguenti settori:
La quota di riserva si computa solo con riferimento al personale tecnico-esecutivo o svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari (CCNL di riferimento).
L’obbligo di assunzione insorge nel momento in cui:
Qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo Prospetto Informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il diritto al lavoro dei disabili.
Dalla data di insorgenza dell’obbligo, il datore di lavoro ha 60 giorni per regolarizzare la sua posizione attraverso:
Il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati, al fine di
mette a disposizione dei datori di lavoro:
Le convenzioni di programma sono degli accordi stipulati tra l’impresa e il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati per la copertura della quota d’obbligo attraverso un inserimento graduale delle persone con disabilità.
Prevedono un arco temporale nel quale il datore di lavoro si impegna ad assumere il numero stabilito di persone con disabilità, entro scadenze concordate.
Le aziende che sottoscrivono tali accordi saranno supportate dal Centro per il Diritto al Lavoro nell’individuazione dei lavoratori in possesso delle capacità (o delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico anche mediante l’attivazione di specifici percorsi formativi in azienda.
I datori di lavoro interessati alla stipula di convenzioni di programma devono presentare una richiesta di ammissione.
L’ammissibilità della richiesta avanzata dall’azienda e i contenuti della Convenzione sono valutati dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili sulla base di:
La possibilità di adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 attraverso l’affidamento di una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 276/03, è stata introdotta in Valle d’Aosta grazie all’Accordo Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione lavorativa di persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, siglato il 12 luglio 2017 tra l’Amministrazione regionale e le parti sociali.
L'Accordo prevede che tutte le imprese possano affidare commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale ed un cooperativa sociale di tipo B. Le cooperative sociali coinvolte effettuano quindi l'assunzione di lavoratori con disabilità e si impegnano ad accompagnare il lavoratore nel processo di integrazione lavorativa attraverso un progetto individualizzato finalizzato a supportare sia l'apprendimento delle mansioni sia l'inclusione nel contesto aziendale.
Le imprese tenute all'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori con disabilità, prevista dalla legge 68/99, possono computare nella quota di riserva i lavoratori assunti dalla cooperativa.
L'Ufficio regionale competente per la gestione del collocamento mirato, in raccordo con i servizi sociali di territorio, provvederà ad individuare i lavoratori con disabilità da inserire, tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/99, tenuto conto della compatibilità tra l'attività svolta dalla cooperativa, il profilo del lavoratore, il luogo di lavoro e la residenza del disabile.
Le cooperative iscritte all'Albo Regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta interessate alla stipula di convenzioni ai sensi dell'Accordo Quadro territoriale sottoscritto in data 12/07/2017, possono manifestare il proprio interesse ad essere contattate da datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 fornendo i propri contatti nonché informazioni circa le attività svolte dalla cooperativa. A tal fine le cooperative sociali possono utilizzare il modulo scaricabile di seguito.
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In presenza di particolari condizioni, il datore di lavoro può richiedere la computabilità nella quota di riserva di lavoratori con disabilità già occupati presso la propria azienda.
In particolare:
La computabilità nella quota di riserva deve essere richiesta dal datore di lavoro con lettera a firma congiunta con il lavoratore.
La computabilità nella quota di riserva deve essere richiesta dal datore di lavoro con lettera a firma congiunta con il lavoratore, alla quale deve essere allegata copia della valutazione di idoneità rilasciata dal medico competente di cui al d. lgs 81/2008.
Si tratta di uno strumento residuale rispetto alle possibilità di assunzione previste dalla l. 68/99, riservato a datori di lavoro che, per le particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera quota di lavoratori con disabilità prevista.
L’esonero parziale:
Le tipologie
1. ESONERO PARZIALE SU ISTANZA DELL’AZIENDA
Può essere richiesto da datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da:
Può essere autorizzato dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati a seguito di:
Il provvedimento adottato dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati può autorizzare l’esonero temporaneo dagli obblighi occupazionali fino alla misura massima del 60% della quota di riserva.
Il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo Regionale per l’Occupazione un contributo esonerativo pari a € 39,21 per ciascun lavoratore disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa. Tale Fondo finanzia programmi regionali di inserimento lavorativo e attività a sostegno dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
2. ESONERO PARZIALE AUTOCERTIFICATO
Riguarda i datori di lavoro privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60*1000, che possono autocertificare l’esonero dall’obbligo previo versamento trimestrale al Fondo Nazionale il Diritto al Lavoro dei Disabili di un contributo esonerativo pari a € 2022,24 per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, il datore di lavoro autocertifica il numero di addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (premio INAIL =>60*1000) tramite procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro.
E’ il documento attraverso cui il datore di lavoro comunica la “fotografia” della situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene presentato.
Attraverso questo documento, i servizi che gestiscono il collocamento mirato verificano per ogni azienda l’eventuale obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità o di lavoratori appartenenti alle categorie protette ex art. 18.
L’invio telematico del prospetto informativo è dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per i datori di lavoro privati:
per i quali siano intervenuti entro il 31/12 cambiamenti nella situazione occupazionale tali da:
Informazioni utili relative al prospetto informativo si possono trovare all’indirizzo istituzionale del Ministero del Lavoro.
L'invio del prospetto informativo, da parte delle aziende pubbliche o private o dei soggetti abilitati che hanno sede legale in Valle d’Aosta, deve essere effettuato tramite il sistema S.A.R.E. Valle d’Aosta, già in uso per le Comunicazioni Obbligatorie, accedendo al Portale Lavoro per Te.
Nota bene: qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo Prospetto Informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili (vedere Modulistica).
Indicazioni particolari per i datori di lavoro pubblici
Con l’entrata in vigore dell’articolo 39-quater, comma 1, del d. lgs. 165/2001, l’invio telematico del prospetto informativo è dovuto, a prescindere dalle variazioni nella situazione occupazionale che incidano sulle quote di riserva previste dalla l. 68/99, entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Inoltre, qualora il prospetto informativo evidenziasse delle scoperture nella quota di riserva delle persone con disabilità o in quella riservata alle categorie protette ex art. 18, l’Ente è tenuto, entro 60 gg, alla trasmissione telematica della comunicazione contenente tempi e modi di copertura della quota di riserva (art. 39 quater, d. lgs. 165/2001), attraverso il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nota bene: qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo prospetto informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili.
In data 24/06/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 1/2019 “Chiarimenti e Linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”, che costituisce un importante e utile compendio sulla tematica disciplinata dalla legge 68/99.
Di seguito una sintesi delle modalità offerte alle Pubbliche Amministrazioni per assolvere gli obblighi di assunzione previsti dalle l. 68/99:
Il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 68/99 è condizione per:
L’ottemperanza può sempre essere autocertificata dall'azienda.
Per essere considerati in regola con gli obblighi previsti in materia di collocamento mirato, è necessario avere la quota di riserva interamente coperta oppure, in caso di scoperture, aver attivato uno degli strumenti previsti dalla legge per adempiere all’obbligo.
Le Pubbliche Amministrazioni, le società dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e le società quali organismi di attestazione autorizzate che svolgono funzioni di natura pubblicistica che ricevono l’autocertificazione possono richiedere successivamente al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati la verifica circa la veridicità di quanto dichiarato dal legale rappresentate dell’azienda, ovvero se il datore di lavoro sia effettivamente in regola con gli obblighi della legge 68/99.
La richiesta di verifica deve essere inviata a DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE – POLITICHE PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA - CENTRO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DEGLI SVANTAGGIATI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 - 11100 AOSTA tramite pec all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
Si precisa che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 28/03/2003, con riguardo ai datori di lavoro non soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99, dispone che “la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione”.
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Nome | Descrizione |
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Responsabile | Silvia Cerutti Alessandro Coquillard |
Indirizzo | Piazza della Repubblica 15, 11100, Aosta (AO) |
Telefono | +39 0165 274 777 |
dirittoallavoro@regione.vda.it | |
PEC | politiche_lavoro@pec.regione.vda.it |